STATUTO COMITATO DEI GENITORI
Comitato Genitori – Scuola Media Statale “U. Foscolo” Sedico e Sez. Staccata di Sospirolo
Art. 1 - Il Comitato Genitori è costituito per un efficiente collegamento tra le famiglie e gli Organi Collegiali. Il Comitato è un organo indipendente da ogni movimento politico e confessionale. Rispetta i valori sanciti dalla Costituzione Italiana e non persegue fini di lucro.
Art.2 - Il Comitato Genitori è composto di diritto da tutti i genitori eletti negli Organi Collegiali di questa scuola ( art.15 D.L. 297/94 ). Possono partecipare ai lavori, con il solo diritto di parola: tutti i genitori, il Dirigente scolastico, i Docenti, il Personale non docente.
Art.3 - Il Comitato Genitori nasce per informare , aggregare e rappresentare i genitori nei confronti degli organismi scolastici, dell’Amministrazione Comunale e delle Istituzioni Pubbliche. Propone agli stessi iniziative e pareri inerenti la scuola.
Esso si prefigge di:
a. favorire la più ampia collaborazione tra scuola e famiglia nel rispetto reciproco di ciascun componente;
b. promuovere iniziative che favoriscano una più attiva partecipazione dei genitori alla vita della scuola e che possano fornire informazioni utili rispetto all’azione educativa: corsi, incontri, conferenze, dibattiti;
c. promuovere iniziative in ordine ad attività culturali e sportive;
d. ricercare fondi per la realizzazione di progetti e l’acquisto di attrezzature per la scuola;
Art.4 - Il Comitato Genitori elegge una giunta costituita da:
• Il Presidente
che ha il compito di convocare le riunioni del Comitato Genitori, di presiederle, di assicurarne il regolare funzionamento e di rappresentare il Comitato presso gli altri organismi
• Il Vicepresidente
che sostituisce il Presidente e lo coadiuva nello svolgimento del suo incarico
• Il Segretario e il Cassiere
il segretario ha il compito di redigere il verbale delle riunioni; il Cassiere redige il bilancio contabile e ne conserva copia. Segretario e cassiere possono essere la stessa persona.
• Fino a tre referenti per ogni scuola
che fungono da collegamento tra il Comitato e le scuole a cui appartengono
Il Comitato Genitori va rinnovato, ogni anno, entro la fine di dicembre; le cariche sono annuali, salvo revoca esplicita o decadenza dei requisiti.
Art.5 - Il Comitato Genitori si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta di un quarto dei suoi membri. Le riunioni si tengono possibilmente presso i locali della scuola, previa autorizzazione con richiesta scritta, indirizzata al Dirigente scolastico e contenente l’ordine del giorno e ne viene data comunicazione scritta a tutti i componenti almeno 5 giorni prima, mediante gli alunni e/o avviso pubblico.
L’Assemblea è ritenuta valida qualsiasi sia il numero dei presenti, purché siano state rispettate le norme e le modalità di convocazione sopra descritte. Le decisioni vengono prese a maggioranza dei presenti aventi diritto di voto.
Art.6 - Il Comitato Genitori può nominare delle Commissioni Specifiche su determinate problematiche (es. mensa, ecc.), impegnando anche genitori esterni al Comitato.
Art. 7 - Lo Statuto viene approvato dall’Assemblea dei Rappresentanti dei Genitori e può essere modificato su richiesta di un quinto dei genitori facenti parte dello stesso organismo (Comitato). Copia dello Statuto viene inviata, al momento della stesura e dopo ogni modifica, al Dirigente scolastico, ai Rappresentanti di classe, ai Consigli di classe, al Consiglio di Istituto, all’Amministrazione comunale. Essa viene esposta all’ Albo delle scuole.
Art. 8 - Le entrate del Comitato sono costituite:
• da libere quote di autofinanziamento dei genitori;
• dal ricavato dell’organizzazione di manifestazioni o partecipazione ad esse;
• da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo.
Art. 9 – In caso di scioglimento del Comitato Genitori eventuali rimanenze di cassa saranno utilizzate per l’acquisto di materiale, per migliorare lo svolgimento delle attività didattiche.

